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L’adozione di un minore

26 giovedì 2015 visualizzazioni:

Care lettrici, in questo nuovo appuntamento vorrei parlarvi delle regole concernenti l’adozione di un minore.

15ware.1.600La normativa e, conseguentemente, le modalità di adozione sono state profondamente modificate rispetto al passato con l’emanazione della legge 184 del 1983, riformata diciotto anni più tardi con la legge 149 del 2001.

Con l’appena citata legge cambia la concezione alla base dell’Istituto stesso, che mette al centro gli interessi del minore non solo in un’ottica assistenziale ma nella volontà di tutelare il diritto del bambino ad avere una famiglia che lo sostenga sia economicamente che moralmente, che lo educhi e lo aiuti a crescere.

L’adozione richiede alcuni passaggi obbligatori e requisiti sia in capo agli adottanti sia al minore, quest’ultimo, infatti, deve essere dichiarato adottabile dal tribunale per i minorenni tenuto conto della mancanza di assistenza morale e materiale dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, ovvero nel caso in cui sia orfano o non riconosciuto dai genitori naturali.

632_250x170L’articolo 6 della legge individua invece requisiti necessari per poter richiedere l’adozione: in primo luogo essa è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni o che abbiano convissuto in modo stabile e continuativo per un periodo di tre anni prima del matrimonio, inoltre non deve sussistere o essere intervenuta separazione personale negli ultimi tre anni: ciò che il legislatore ricerca è fondamentalmente un nucleo famigliare stabile; in secondo luogo è necessario che la differenza tra gli adottanti e il minore sia di almeno 18 anni e non superiore ai 45. Queste regole tuttavia sono derogate dalla stessa norma in specifici casi indicati, ad esempio, se l’adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già adottato o se i coniugi abbiano dei figli minori.

Un altro passaggio da affrontare riguarda la richiesta di adozione: i coniugi che intendono adottare un bambino devono adoptionpresentare la propria domanda al Tribunale dei minorenni (possono essere presentate più domande a diversi Tribunali) e, una volta presentata la domanda, questi dovrà accertare la presenza dei requisiti necessari e fare le opportune indagini sulla situazione personale, economica, di salute e sulle motivazioni che spingono la coppia a voler adottare un minore.

Terminate queste indagini, se il Tribunale riterrà idonea la coppia, lo stesso potrà disporre il cosiddetto affidamento preadottivo della durata di un anno, al termine del quale, se avrà esito positivo, verrà dichiarata l’adozione.

In conclusione, l’Adozione è un Istituto che trova la sua ragion d’essere nell’interesse primario di tutela del minore e nel suo diritto ad avere un famiglia nella quale crescere, formare il proprio carattere e il proprio futuro.

 

 

 

Per domande dubbi o richieste scrivere a viadana@bella.it

 avv. Marco Viadana (Studio legale associato Spelta Viadana)
www.viadanaspelta.it

26/11/2o15