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Tutto quello che dovete sapere sullo stalking

13 giovedì 2015 visualizzazioni:

Care lettrici,

   stalking   oggi affronteremo un argomento molto delicato che colpisce la sensibilità comune e in particolare quella femminile. Cercheremo infatti di spiegare brevemente in che cosa consista il reato di “atti persecutori” o, più comunemente, “stalking” (dal termine inglese “to stalk” che letteralmente significa “fare la posta”), introdotto dal decreto legge n. 11 del 2009, che ha aggiunto al codice penale l’art. 612 bis, venendo finalmente a colmare una grave lacuna del nostro ordinamento giuridico.

Il nuovo reato punisce con la reclusione da sei mesi a quattro annichiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”.

Quali sono, allora, i comportamenti che possono essere puniti a titolo di “stalking”? La risposta a questa domanda è piuttosto complessa, perché il codice parla genericamente di minacce o molestie ripetute, senza fare un elenco esemplificativo. Dall’analisi della pratica giudiziaria tuttavia è dato individuare due categorie di comportamenti attraverso cui si può attuare il reato di “stalking”: la prima categoria comprende le comunicazioni moleste e persecutorie che consistono nell’invio di messaggi attraverso l’utilizzo di strumenti come telefono, lettere, sms, e-mail o persino graffiti e murales; la seconda categoria riguarda quei contatti che possono essere compiuti sia attraverso comportamenti di controllo Stalking-telefonico-come-difendersi(quali ad esempio il pedinamento) sia mediante il confronto diretto (per esempio visite sotto casa o sul posto di lavoro).

Secondo la lettera dell’art. 612 bis, perché lo stalker possa essere punito, è necessario che dagli atti persecutori la vittima patisca un “grave stato di ansia o di paura” identificabile in una condizione emotiva spiacevole, accompagnata da un senso di oppressione (come ad esempio nel caso di gravi forme di stress), o provi serio timore per la propria incolumità o ancora debba modificare le proprie abitudini di vita contro la propria volontà.

stalking2La pena prevista va da sei mesi a quattro anni di reclusione, ed è aggravata ad esempio se a commettere il reato è il coniuge o il fidanzato o ancora se il fatto è commesso in danno di un minore, di una donna incinta o di persona disabile.

Il reato è normalmente punibile a querela: ciò significa che è la vittima a dover denunciare il reato affinché questo possa essere perseguito. La querela deve essere presentata entro un termine di sei mesi dal reato (anziché tre mesi come di norma). Tuttavia in alcuni casi, ad esempio se la vittima è un minore o un disabile, l’autorità giudiziaria potrà procedere d’ufficio, cioè di propria iniziativa.

Un’ultima particolarità: la vittima, prima di proporre la querela, può richiedere l’intervento del Questore affinché convochi il molestatore e lo inviti a correggere il proprio comportamento. Qualora lo stalker insista nel proprio comportamento anche dopo l’intervento del Questore, la pena sarà aggravata.

In conclusione possiamo dunque affermare che l’art. 612 bis offra una tutela più effettiva contro le molestie: oggi, infatti, la vittima può denunciarle all’Autorità prima che degenerino in fatti più gravi.

 

Per domande, dubbi o richieste scrivere a viadana@bella.it

 

avv. Marco Viadana (Studio legale associato Spelta Viadana)
www.viadanaspelta.it